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Direttiva 2023/970

D.Lgs. 96/2026 — Trasparenza Retributiva

In vigore dal 7 Giugno 2026

Cos'è cambiato?

Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 96/2026, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2023/970 sulla parità retributiva e la trasparenza salariale.

Dopo anni di annunci con la famigerata frase "RAL commisurata all'esperienza", ora è legge: gli annunci di lavoro devono indicare lo stipendio.

Obblighi immediati per tutte le aziende

1

RAL obbligatoria negli annunci

Ogni offerta di lavoro deve indicare la retribuzione iniziale o una fascia salariale, su qualsiasi piattaforma: LinkedIn, Indeed, siti aziendali, agenzie.

2

Vietato chiedere la RAL precedente

È vietato domandare ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in rapporti di lavoro passati o attuali. Il divieto vale anche per le agenzie di selezione.

3

Criteri retributivi accessibili

I datori di lavoro devono rendere disponibili ai dipendenti i criteri di determinazione della retribuzione. Per chi applica un CCNL, basta il rinvio al contratto collettivo.

4

Clausole di riservatezza nulle

Le clausole che vietano ai dipendenti di comunicare il proprio stipendio sono nulle per legge.

Diritti dei lavoratori

  • Puoi chiedere per iscritto i livelli retributivi medi per sesso della tua categoria. Il datore ha 2 mesi per rispondere.
  • I dati forniti sono sempre medi e aggregati (tutela della privacy).
  • È vietato ritorsioni contro chi esercita questi diritti.
  • Le aziende con 50+ dipendenti devono rendere accessibili anche i criteri per le progressioni economiche.

Reporting del divario retributivo

Le aziende con almeno 100 dipendenti devono comunicare periodicamente il divario retributivo di genere:

Dimensione Prima rilevazione Periodicità
250+ dipendenti Entro 7 giugno 2027 Annuale
150–249 dipendenti Entro 7 giugno 2027 Ogni 3 anni
100–149 dipendenti Entro 7 giugno 2031 Ogni 3 anni

Se il divario supera il 5% in una categoria e non viene giustificato entro 6 mesi, scatta l'obbligo di valutazione congiunta con i sindacati per definire misure correttive.

Sanzioni

Il decreto rinvia all'Art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità). Le violazioni possono comportare la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Le azioni possono essere avviate anche da RSU, sindacati e associazioni per la parità.

A chi si applica?

Inclusi

  • Datori di lavoro pubblici e privati
  • Contratti a tempo determinato e indeterminato
  • Part-time e full-time
  • Dirigenti e apprendisti
  • Candidati a impieghi

Esclusi

  • Lavoro domestico (colf, badanti)
  • Lavoro intermittente (a chiamata)

Video di approfondimento

Video sulla Direttiva 2023/970
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